Art. 5
In vigore dal 19 dic 1990
1. Con effetto al 15 maggio 1989 il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari ed altri agenti in servizio nel paese qui appresso, è fissato come segue:
Grecia 87,0
2. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono stabiliti conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto. Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 (1) restano applicabili.
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