Art. 4
In vigore dal 19 dic 1990
Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1989 sono calcolate, a decorrere da tale data, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall', lettera a) del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1990:3736:oj#art-4