Art. 1

In vigore dal 19 dic 1990
Con effetto al 1° luglio 1989: a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente: (1) GU n. L 56 del 4.3.1968, pag. 1. (2) GU n. L 204 del 2.8.1990, pag. 1. (3) GU n. L 386 del 31.12.1981, pag. 6. (4) GU n. L 307 del 29.10.1987, pag. 40. >PIC FILE= "T0048199"> b) - all', paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo «5 312 FB» è sostituito da «5 307 FB»; - all', paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo «6 842 FB» è sostituito da «6 835 FB»; - all'articolo 69, seconda frase dello statuto e all', paragrafo 1, secondo comma dell'allegato VII dello stesso l'importo «12 221 FB» è sostituito da «12 209 FB»; - all', primo comma dell'allegato VII dello statuto, l'importo «6 113 FB» è sostituito da «6 107 FB».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:3736:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 1990/3736 | Portale Normativo