Art. 5
In vigore dal 11 dic 1990
L'aiuto di cui all' è considerato come un intervento ai sensi dell', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70(1). Esso è finanziato per il 65 % dal FEAOG, sezione garanzia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1990:3653:oj#art-5