Art. 10

In vigore dal 11 dic 1990
Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75. Secondo la medesima procedura sono adottate le disposizioni transitorie necessarie ad agevolare il passaggio dal regime vigente in Portogallo a quello derivante dall'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati, alle condizioni previste dal presente regolamento, in particolare quelle relative alle indennità per eventuali giacenze di cereali la cui raccolta è tardiva.
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Art. 10 Regolamento (UE) 1990/3653 | Portale Normativo