Art. 3

In vigore dal 11 dic 1990
1. A decorrere dall'inizio della campagna di comercializzazione 1991/1992 e sino alla fine della campagna di commercializzazione 1999/2000 viene concesso un aiuto ai produttori di frumento tenero, granturco, orzo, segala, triticale e sorgo, di cui all' del regolamento (CEE) n. 2727/75 e immessi sui mercati dal produttore o da questo venduti ad un ente d'intervento in applicazione degli di detto regolamento. 2. Sino alla fine della campagna di commercializzazione 1991/1992, l'importo dell'aiuto per i cereali è stabilito come segue : frumento tenero70,74 ecu per tonnellata, granturco60,00 ecu per tonnellata, orzo, triticale e segala77,49 ecu per tonnellata, sorgo51,77 ecu per tonnellata. 3. Per le seguenti campagne di commercializzazione l'aiuto è stabilito dal Consiglio che statuisce, su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, sulla base della differenza tra : l'importo risultante dalla somma del prezzo di acquisto all'intervento e dell'aiuto applicabile in Portogallo nella campagna precedente ed il prezzo d'acquisto all'intervento applicabile in Portogallo per la campagna in oggetto. Per ciascuna campagna, tale differenza è ridotta, rispettivamente, di un ottavo, di un settimo, di un sesto, di un quinto, di un quarto, di un terzo e della metà.
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