Art. 2

In vigore dal 11 dic 1990
1. A decorrere dal 1o gennaio 1991, i prezzi comuni sono applicabili in Portogallo per tutti i cereali di cui all', lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 2727/75, eccettuato il frumento tenero. 2. Il prezzo d'intervento del frumento tenero è fissato a 210,80 ecu per tonnellata per il periodo che va dal 1o gennaio 1991 alla fine della campagna di commercializzazione 1990/1991. Per le campagne successive il prezzo di intervento del frumento tenero è, fatto salvo l'articolo 4 ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75 : fissato secondo le norme dell'organizzazione comune dei mercati ed in modo da non aggravare il divario che lo separa dai prezzi comuni per la campagna 1991/1992 ; ravvicinato al prezzo comune all'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione dal 1992/1993 al 1999/2000, successivamente di un nono, di un ottavo, di un settimo, di un sesto, di un quinto, di un quarto, di un terzo e della metà della differenza tra questi due prezzi. 3. Il prezzo d'intervento dei risone è : fissato a 344,57 ecu/t per il periodo che va dal 1o gennaio 1991 all'inizio della campagna di commercializzazione 1991/1992 ; ravvicinato al prezzo comune all'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione dal 1991/1992 al 1994/1995, successivamente di un quinto, di un quarto, di un terzo e della metà della differenza tra questi due prezzi. II. Aiuti ai produttori portoghesi
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