Art. 8

In vigore dal 4 dic 1990
Le decisioni 76/327/CEE, 82/529/CEE e 83/418/CEE sono applicabili nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto a decorrere dal 1o gennaio 1993.
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Art. 8 Regolamento (UE) 1990/3572 | Portale Normativo