Art. 3
Nel regolamento (CEE) n. 3821/85 è inserito l'articolo seguente :
In vigore dal 4 dic 1990
«Articolo 20 bis
Il presente regolamento è applicabile soltanto a decorrere dal 1o gennaio 1991 ai veicoli immatricolati prima di questa data nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.
Il presente regolamento è applicabile soltanto a decorrere dal 1o gennaio 1993 a questi veicoli, qualora essi effettuino unicamente trasporti nazionali nel territorio della Repubblica federale di Germania. Tuttavia il presente regolamento è applicabile a decorrere dalla sua entrata in vigore ai veicoli che effettuano trasporti di merci pericolose.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1990:3572:oj#art-3