Art. 1
All'articolo 5 della direttiva 74/561/CEE è aggiunto il paragrafo seguente :
In vigore dal 4 dic 1990
«5. Per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca saranno applicabili, anziché le date indicate nei paragrafi 1 e 2 :
-al paragrafo 1, anziché il 1o gennaio 1978, il
3 ottobre 1989 ;
-al paragrafo 2, anziché il 31 dicembre 1974, il
1o gennaio 1978 e il 1o gennaio 1980, rispettivamente il 2 ottobre 1989, il 1o gennaio 1992 e il 1o luglio 1992.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1990:3572:oj#art-1