Art. 8

Art. 8

In vigore dal 4 dic 1990
Le decisioni 76/327/CEE, 82/529/CEE e 83/418/CEE sono applicabili nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto a decorrere dal 1o gennaio 1993.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:3572:oj#art-8