Art. 11
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
In vigore dal 4 dic 1990
europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990.
Per il ConsiglioIl PresidenteG. DE MICHELIS
(1)GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 34, modificata il 25 ottobre 1990 e il 28 novembre 1990.
(2)Parere reso il 21 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3)Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4)GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 18.
(5)GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 23.
(6)GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 101.
(7)GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(8)
GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 1.
(9)GU n. L 156 del 28. 6. 1969, pag. 1.
(10)GU n. L 156 del 28. 6. 1969, pag. 8.
(11)GU n. L 130 del 15. 6. 1970, pag. 4.
(12)GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 13.
(13)GU n. L 258 del 21. 9. 1978, pag. 1.
(14)GU n. L 152 del 12. 6. 1975, pag. 3.
(15)GU n. L 234 del 9. 8. 1982, pag. 5.
(16)GU n. L 237 del 26. 8. 1983, pag. 32.
(17)GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 25.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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