Art. 11 · Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità

Art. 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità

In vigore dal 4 dic 1990
europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990. Per il ConsiglioIl PresidenteG. DE MICHELIS (1)GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 34, modificata il 25 ottobre 1990 e il 28 novembre 1990. (2)Parere reso il 21 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3)Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4)GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 18. (5)GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 23. (6)GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 101. (7)GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 8. (8) GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 1. (9)GU n. L 156 del 28. 6. 1969, pag. 1. (10)GU n. L 156 del 28. 6. 1969, pag. 8. (11)GU n. L 130 del 15. 6. 1970, pag. 4. (12)GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 13. (13)GU n. L 258 del 21. 9. 1978, pag. 1. (14)GU n. L 152 del 12. 6. 1975, pag. 3. (15)GU n. L 234 del 9. 8. 1982, pag. 5. (16)GU n. L 237 del 26. 8. 1983, pag. 32. (17)GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 25.
Storico versioni

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