Art. 3
In vigore dal 4 dic 1990
L'aiuto sarà destinato segnatamente a coprire le spese per l'importazione di beni strumentali e di pezzi di ricambio, nonché spese di bilancio locali, che i paesi beneficiari devono sostenere a seguito della crisi del Golfo. Esso verrà attuato per quote.
Gli orientamenti generali applicabili all'aiuto e alla sua ripartizione tra i paesi beneficiari sono adottati secondo la procedura prevista all'.
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