Art. 1

In vigore dal 4 dic 1990
La Comunità concede un'assistenza finanziaria all'Egitto, alla Giordania e alla Turchia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:3557:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo