Art. 4
In vigore dal 4 dic 1990
La Commissione vigila affinché i fondi siano utilizzati conformemente alle finalità del presente regolamento dai paesi beneficiari, che devono fornire un programma di utilizzazione nonché, a posteriori, una relazione sull'impiego effettivo.
La Commissione provvede affinché l'assistenza finanziaria sia realizzata in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali e con gli altri paesi che la forniscono.
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