Art. 3

Art. 3

In vigore dal 4 dic 1990
L'aiuto sarà destinato segnatamente a coprire le spese per l'importazione di beni strumentali e di pezzi di ricambio, nonché spese di bilancio locali, che i paesi beneficiari devono sostenere a seguito della crisi del Golfo. Esso verrà attuato per quote. Gli orientamenti generali applicabili all'aiuto e alla sua ripartizione tra i paesi beneficiari sono adottati secondo la procedura prevista all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:3557:oj#art-3