Art. 6

In vigore dal 19 set 1990
1. Il controllo delle domande verte, in ogni unità amministrativa competente, su una percentuale delle domande presentate. Le domande da controllare vengono prescelte a caso. 2. La percentuale globale delle domande da controllare non può in alcun caso essere inferiore al 5 %. Essa viene portata al 10 %, qualora in una unità amministrativa risulti dal controllo delle domande che la superficie effettivamente coltivata è inferiore al 96 % della superficie dichiarata nelle domande controllate.
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