Art. 2
In vigore dal 19 set 1990
1. Per poter fruire dell'aiuto previsto dal presente regolamento, il produttore deve presentare una domanda conforme al disposto dell'; tale domanda ha efficacia di atto dichiarativo delle superfici coltivate.
2. L'aiuto è concesso soltanto:
- per le superfici seminate in base a un contratto di coltivazione e sottoposte ai normali lavori culturali;
- se il produttore ha fornito all'acquirente i cereali raccolti su tali superfici.
3. Gli Stati membri possono:
- stabilire una superficie minima per la concessione dell'aiuto, tale superficie non potrà in alcun caso essere superiore a un ettaro;
- limitare la concessione dell'aiuto a determinate varietà.
Storico versioni
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