Art. 5
In vigore dal 19 set 1990
1. Lo Stato membro versa l'importo dell'aiuto entro il 30 aprile successivo alla fine della campagna di commercializzazione di cui trattasi, purché il produttore abbia presentato, in aggiunta alla domanda, la prova della vendita della sua produzione.
2. Ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (1), si considera che il fatto generatore dell'aiuto abbia luogo il 1o luglio della campagna di commercializzazione successiva.
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