Art. 9

In vigore dal 19 set 1990
1. Se dal controllo risulta un'eccedenza fino al 10 % e di un ettaro al massimo tra la superficie dichiarata e quella accertata mediante controllo, l'aiuto è calcolato sulla superficie accertata, previa deduzione dell'eccedenza constatata. 2. Se l'eccedenza suddetta è superiore ai limiti di cui al paragrafo 1, la domanda è respinta per la campagna in questione. Inoltre, il richiedente è escluso dal beneficio dell'aiuto per la campagna successiva. 3. Gli importi indebitamente versati vengono recuperati, maggiorati di un interesse stabilito dallo Stato membro e applicato a decorrere dalla data prescritta per il versamento sino alla data di recupero degli importi stessi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il tasso d'interesse applicato in materia.
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Art. 9 Regolamento (UE) 1990/2689 | Portale Normativo