Art. 5
In vigore dal 7 mag 1990
I coefficienti di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86 sono calcolati in base alla media delle quantità di materia prima utilizzata e dei prodotti finiti in peso netto ottenuti nella Comunità nelle campagne 1987/1988, 1988/1989 e 1989/1990. Tali coefficienti sono adeguati, eventualmente, in base alle modifiche constatate ulteriormente.
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