Art. 2

1. Per quanto riguarda i prodotti derivati dai pomodori, l'aiuto alla produzione è calcolato per:

In vigore dal 7 mag 1990
a) i concentrati di pomodori del codice NC 2002 90; b) i pomodori pelati interi ottenuti dalla varietà San Marzano del codice NC 2002 10; c) i pomodori pelati interi ottenuti dalla varietà Roma o da varietà analoghe del codice NC 2002 10; c) i succhi di pomodori del codice NC 2009 50. 2. L'aiuto alla produzione per - i fiocchi di pomodori del codice NC 0712 90 30 e - i succhi di pomodori, compresa la passata, del codice NC 2002 90 è derivato, fatte salve le misure adottate in forza dell', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86, dall'aiuto calcolato per i concentrati di pomodori, tenuto conto del tenore in estratto secco dei prodotti. 3. L'aiuto alla produzione per: - i pomodori interi o in pezzi, congelati del codice NC 0710 80 70, - i pomodori non pelati interi, in conserva, del codice NC 2002 10 90, e - i pomodori pelati e non pelati, in pezzi, compresi il crush o salsa da pizza del codice NC 2002 10, è derivato, fatte salve le misure adottate in forza dell', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86, dall'aiuto calcolato per i pomodori pelati interi ottenuti dalla varietà Roma o da varietà analoghe, tenuto conto, in particolare, delle caratteristiche commerciali dei prodotti. 4. L'aiuto alla produzione per le uve secche è calcolato per le uve sultanine. L'aiuto alla produzione per le altre varietà o tipi di uve secche è derivato dal suddetto aiuto, fatte salve le misure adottate in forza dell', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86.
Storico versioni

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