Art. 2
1. Per quanto riguarda i prodotti derivati dai pomodori, l'aiuto alla produzione è calcolato per:
In vigore dal 7 mag 1990
a) i concentrati di pomodori del codice NC 2002 90;
b) i pomodori pelati interi ottenuti dalla varietà San Marzano del codice NC 2002 10;
c) i pomodori pelati interi ottenuti dalla varietà Roma o da varietà analoghe del codice NC 2002 10;
c) i succhi di pomodori del codice NC 2009 50.
2. L'aiuto alla produzione per
- i fiocchi di pomodori del codice NC 0712 90 30
e
- i succhi di pomodori, compresa la passata, del codice NC 2002 90
è derivato, fatte salve le misure adottate in forza dell', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86, dall'aiuto calcolato per i concentrati di pomodori, tenuto conto del tenore in estratto secco dei prodotti.
3. L'aiuto alla produzione per:
- i pomodori interi o in pezzi, congelati del codice NC 0710 80 70,
- i pomodori non pelati interi, in conserva, del codice NC 2002 10 90,
e
- i pomodori pelati e non pelati, in pezzi, compresi il crush o salsa da pizza del codice NC 2002 10,
è derivato, fatte salve le misure adottate in forza dell', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86, dall'aiuto calcolato per i pomodori pelati interi ottenuti dalla varietà Roma o da varietà analoghe, tenuto conto, in particolare, delle caratteristiche commerciali dei prodotti.
4. L'aiuto alla produzione per le uve secche è calcolato per le uve sultanine.
L'aiuto alla produzione per le altre varietà o tipi di uve secche è derivato dal suddetto aiuto, fatte salve le misure adottate in forza dell', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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