Art. 3

In vigore dal 7 mag 1990
1. Ai fini dell'applicazione dell'aiuto alla produzione di cui all', paragrafo 1 e all' del regolamento (CEE) n. 426/86, si applica il presente articolo. 2. L'aiuto alla produzione non può superare la differenza fra il prezzo minimo pagato al produttore della Comunità e il prezzo della materia prima dei principali paesi terzi produttori ed esportatori. 3. Il prezzo della materia prima dei principali paesi terzi concorrenti è determinato principalmente in base: - ai prezzi realmente praticati nella fase «uscita azienda agricola» per prodotti freschi di qualità comparabile utilizzati per la trasformazione e - ponderati in funzione dei quantitativi di prodotti finiti esportati dai paesi terzi sul mercato mondiale. 4. Per i prodotti, la cui produzione comunitaria rappresenta almeno il 50 % del mercato del consumo comunitario, l'andamento dei prezzi e del volume delle importazioni e delle esportazioni è valutato in base ai dati dell'anno civile che precede l'inizio della campagna rispetto ai dati dell'anno civile precedente. 5. Il prezzo minimo della materia prima da prendere in considerazione per le uve secche e i fichi secchi è il prezzo minimo da pagare al produttore all'inizio della campagna, maggiorato della media degli aumenti mensili previsti all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86.
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