Art. 5

Art. 5

In vigore dal 7 mag 1990
I coefficienti di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86 sono calcolati in base alla media delle quantità di materia prima utilizzata e dei prodotti finiti in peso netto ottenuti nella Comunità nelle campagne 1987/1988, 1988/1989 e 1989/1990. Tali coefficienti sono adeguati, eventualmente, in base alle modifiche constatate ulteriormente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:1206:oj#art-5