Art. 6
In vigore dal 19 giu 1989
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del presente regolamento e tutte le informazioni riguardanti, in particolare, le superfici che hanno beneficiato dell'aiuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1989:1835:oj#art-6