Art. 3
In vigore dal 19 giu 1989
1. Per granturco duro vitreo di qualità pregiata ai sensi del presente regolamento si intendono le varietà di granturco registrate in un catalogo nazionale delle sementi che presentino le seguenti caratteristiche:
- tipo di chicco: corneo;
- colore della sommità del chicco: arancione, rosso-arancione, rosso o rosso cupo;
- prova di flottazione: i chicchi flottanti devono corrispondere al massimo al 15 % in peso del campione.
2. L'elenco delle varietà che rispondono alla definizione di granturco duro vitreo di qualità pregiata di cui al paragrafo 1 e le regioni atte a produrle sono decise secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.
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