Art. 2

In vigore dal 19 giu 1989
Una superficie piantata a granturco duro vitreo deve subire i normali lavori colturali richiesti dalla produzione; il prodotto in campo deve restare in piedi, dopo la maturazione, per un periodo sufficiente a permettere l'essiccazione del prodotto stesso fino a un tenore di umidità non superiore al 15 %.
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