Art. 1

In vigore dal 19 giu 1989
Gli Stati membri concedono l'aiuto di cui all'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 2727/75 per la produzione di granturco duro vitreo di qualità pregiata, conformemente alle condizioni definite in appresso.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1989/1835 | Portale Normativo