Art. 3
In vigore dal 19 giu 1989
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1989.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. ROMERO HERRERA
(1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16.
(3) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.
(4) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 18.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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