Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2036/82 è modificato come segue:

In vigore dal 19 giu 1989
1) All', punto 1): - la parola « riconosciuto » è aggiunta dopo i termini « primo acquirente »; - sono soppressi i seguenti termini: « devono soddisfare la condizione di cui all', paragrafo 3, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1431/82 ». 2) All', punto 4) è inserito il seguente testo: « ,in particolare che si impegni a chiedere l'aiuto esclusivamente per piselli, fave, favette e lupini dolci consegnati da un produttore ad un primo acquirente riconosciuto; ». 3) All', il punto 2) è soppresso e i punti 3), 4), 5) e 6) diventano rispettivamente punti 2), 3), 4) e 5). 4) All', è inserito il seguente punto 6): « 6) lupini dolci: lupini contenenti non più del 5 % di semi amari, a condizioni da determinarsi secondo la procedura prevista dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1117/78 ». 5) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente testo: « Articolo 4 1. In caso di vendita dei prodotti da parte del produttore, la concessione dell'aiuto ad essi relativo è subordinata al loro acquisto da parte di un primo acquirente riconosciuto. 2. Lo Stato membro rilascia il riconoscimento di cui al paragrafo 1 esclusivamente al primo acquirente stabilito sul suo territorio che: - s'impegna a concludere con i produttori, per l'acquisto di piselli, fave, favette e lupini dolci prodotti nella Comunità, un contratto che preveda il pagamento almeno del prezzo minimo di cui all', paragrafo 3, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1431/82; - tenga una contabilità conforme a disposizioni da stabilire; e - accetti di sottoporsi ai controlli previsti nell'ambito dell'applicazione del regime di aiuto. 3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 4, il primo acquirente riconosciuto, in caso di non osservanza della condizione relativa al prezzo minimo, è tenuto a indennizzare, a condizioni da stabilirsi, ogni produttore interessato. L'importo dell'indennizzo è pari al doppio della differenza tra il prezzo minimo e quello effettivamente pagato. 4. Il riconoscimento di cui al paragrafo 1 è ritirato, in via temporanea o definitiva, a seconda dell'entità dell'inosservanza, qualora, salvo caso di forza maggiore, non sia più rispettato uno degli impegni o non sia più soddisfatta una delle condizioni previsti per il riconoscimento di cui al paragrafo 2. 5. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1117/78. » 6) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente testo: « Articolo 5 1. Nel caso di cui all'articolo 4, l'aiuto viene concesso ad ogni utilizzatore riconosciuto che utilizzi i prodotti in esame a condizione: - che egli depositi una domanda presso l'organismo designato dallo Stato membro sul territorio del quale il prodotto è stato utilizzato; - che il quantitativo oggetto della domanda sia entrato nell'impresa e sia stato effettivamente utilizzato. 2. Ai fini del presente articolo si considera come effettivamente utilizzato il prodotto che: a) sia stato trasformato in maniera irreversibile e incorporato negli alimenti per animali o sia destinato ad esservi incorporato data la natura della trasformazione subita; b) sia stato trasformato in maniera irreversibile ai fini dell'alimentazione umana, o sia disponibile per la vendita dopo essere stato condizionato per esser consumato tal quale. Secondo la procedura prevista all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1117/78 si possono stabilire le trasformazioni irreversibili di cui alle lettere a) e b) e alcune condizioni supplementari. » 7) All'articolo 6, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo: « 5. L'importo dell'aiuto da versare è: a) per i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), quello fissato all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82; b) per i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), quello fissato all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82. » 8) all'articolo 7, paragrafo 1, i termini « Se il produttore non commercializza i prodotti » sono sostituiti dai termini « Se il produttore non commercializza la totalità dei prodotti ». 9) All'articolo 11, il paragrafo 4 è soppresso. 10) all'articolo 12 bis, paragrafo 3, la seconda frase è soppressa. 11) All'articolo 13, è inserito il seguente comma: « Per i piselli, le fave e le favette che non hanno subito un trattamento che consenta di garantire che sono stati posti in condizione di non poter beneficiare dell'aiuto, il controllo può essere affiancato dal deposito di una cauzione di importo non superiore a quello necessario a rendere senza interesse l'eventuale sottrazione dei semi importati al controllo. »
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