Art. 2

In vigore dal 19 giu 1989
Qualora si rivelassero necessarie misure transitorie per agevolare il passaggio dal regime in vigore a quello previsto dal presente regolamento, esse sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1117/78. Esse restano di applicazione per il periodo strettamente necessario ad agevolare il passaggio da un regime all'altro.
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