Art. 3

Art. 3

In vigore dal 19 giu 1989
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1989. Per il Consiglio Il Presidente C. ROMERO HERRERA (1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28. (2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16. (3) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1. (4) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 18.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1989:1789:oj#art-3