Art. 5

In vigore dal 24 ott 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106. (2) GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3. (3) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1. (4) GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 33.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:3296:oj#art-5-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 5 Regolamento (UE) 1988/3296 | Portale Normativo