Art. 13

In vigore dal 30 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1988. Per il Consiglio Il Presidente Ch. SCHWARZ-SCHILLING (1) GU n. L 212 del 2. 8. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 230 del 17. 8. 1987, pag. 1. (1) GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 4. (1) GU n. L 121 dell'8. 5. 1976, pag. 52.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:1970:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 13 Regolamento (UE) 1988/1970 | Portale Normativo