Art. 13
In vigore dal 30 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
Ch. SCHWARZ-SCHILLING
(1) GU n. L 212 del 2. 8. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 230 del 17. 8. 1987, pag. 1.
(1) GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 4.
(1) GU n. L 121 dell'8. 5. 1976, pag. 52.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:1970:oj#art-13