Art. 11

In vigore dal 30 giu 1988
Il bollettino INF 2 può essere utilizzato anche quando le operazioni di temporanea esportazione delle merci di esportazione e di reimportazione dei prodotti compensatori o dei prodotti di sostituzione sono effettuate in uffici doganali diversi situati nello stesso Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere altre procedure.
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Art. 11 Regolamento (UE) 1988/1970 | Portale Normativo