Art. 10

In vigore dal 30 giu 1988
L'autorità doganale dello Stato membro di reimportazione è abilitata a richiedere all'autorità doganale che ha vistato il bollettino INF 2 il controllo a posteriori dell'autenticità del bollettino e dell'esattezza delle indicazioni in esso contenute, nonché delle eventuali informazioni supplementari che vi figurano. Quest'ultima autorità dà seguito a tale richiesta nel più breve tempo possibile.
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Art. 10 Regolamento (UE) 1988/1970 | Portale Normativo