Art. 5

In vigore dal 30 giu 1988
1. L'importazione dei prodotti compensatori o dei prodotti di sostituzione presenta all'autorità doganale dello Stato membro di reimportazione, al momento della presentazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica, l'originale del bollettino INF 2 nonché, eventualmente, i mezzi d'identificazione di cui all', paragrafi 3 e 4. 2. Qualora l'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori o dei prodotti di sostituzione si effettui con un'unica spedizione o si preveda di effettuarla in più riprese presso lo stesso ufficio doganale, questo ufficio imputa sull'originale del bollettino INF 2 le quantità di merci di temporanea esportazione corrispondenti alle quantità di prodotti compensatori o di prodotti di sostituzione immessi in libera pratica. Il bollettino INF 2 completamente appurato è allegato alla dichiarazione corrispondente. In mancanza, esso viene restituito al dichiarante e viene adeguatamente annotata la casella 44 del formulario IM di cui all' del regolamento (CEE) n. 1900/85 del Consiglio, dell'8 luglio 1985, che istituisce modelli comunitari di dichiarazione d'esportazione e di importazione (1). 3. Qualora l'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori o dei prodotti di sostituzione si effettui in varie riprese presso uffici doganali diversi, senza che venga applicato l', paragrafo 2, l'ufficio doganale in cui è presentata la prima dichiarazione d'immissione in libera pratica rilascia, su richiesta del dichiarante e in sostituzione del bollettino INF 2 iniziale, dei bollettini INF 2 stabiliti fino a concorrenza delle quantità di merce di temporanea esportazione non ancora immesse in libera pratica. Quest'ultimo ufficio indica nel o nei bollettini sostitutivi il numero e l'ufficio doganale che ha rilasciato il bollettino iniziale. Le quantità riprese nel o nei bollettini sostitutivi sono imputate alle quantità indicate nel bollettino INF 2 iniziale che, completamente appurato da queste indicazioni, è allegato alla prima dichiarazione d'immissione in libera pratica. Ogni bollettino sostitutivo completamente appurato è allegato alla dichiarazione d'immissione in libera pratica a cui si riferisce.
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Art. 5 Regolamento (UE) 1988/1970 | Portale Normativo