Art. 3

In vigore dal 30 giu 1988
1. L'ufficio doganale in cui è presentata la dichiarazione di vincolo al regime vista l'originale e la copia del bollettino INF 2. Detto ufficio conserva la copia e consegna l'originale al dichiarante. 2. Qualora occorra prevedere che le reimportazioni di prodotti compensatori o di prodotti di sostituzione saranno effettuate in più riprese presso uffici doganali differenti, l'ufficio doganale in cui è o è stata presentata la dichiarazione di vincolo al regime rilascia, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, vari bollettini INF 2 fino a concorrenza delle quantità di merci vincolate al regime. 3. Se l'ufficio doganale in cui è o è stata presentata la dichiarazione di vincolo al regime ritiene necessario che l'autorità doganale dello Stato membro di reimportazione sia a conoscenza di taluni elementi dell'autorizzazione che non figurano tra le informazioni previste nel bollettino d'informazioni, esso menziona dette informazioni sul bollettino. 4. L'originale del bollettino INF 2 è presentato all'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità. Quest'ufficio attesta l'uscita da detto territorio sull'originale e restituisce tale documento alla persona che l'ha presentato.
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Art. 3 Regolamento (UE) 1988/1970 | Portale Normativo