Art. 7
In vigore dal 30 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1988.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano fatte salve le decisioni che il Consiglio potrebbe eventualmente adottare in un secondo tempo per la campagna di commercializzazione 1988/1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.
(3) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 5.
(1) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.
(2) GU n. L 351 del 21. 12. 1976, pag. 1.
Storico versioni
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