Art. 5

In vigore dal 30 giu 1988
1. L'importo unitario del prelievo di corresponsabilità di cui all' del regolamento (CEE) n. 2727/75 a 5,38 ECU/t. 2. L'importo del prelievo di corresponsabilità supplementare, di cui all'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75, è fissato a 5,38 ECU/t per la Comunità dei Dieci e a 5,25 ECU/t per la Spagna.
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Art. 5 Regolamento (UE) 1988/1914 | Portale Normativo