Art. 3
In vigore dal 30 giu 1988
1. Nel periodo che va dal mese di novembre 1988 al mese di maggio 1989 inclusi, i prezzi d'acquisto di cui all' sono aumentati ogni mese di una maggiorazione supplementare al tasso unitario di
- 1,50 ECU/t per i cereali diversi dal frumento duro;
- 2,03 ECU/t per il frumento duro.
2. Nel periodo che va dal mese di agosto 1988 al mese di maggio 1989 inclusi, i prezzi di cui all' sono aumentati ogni mese di una maggiorazione supplementare al tasso unitario di
- 2,03 ECU/t per il frumento duro;
- 1,50 ECU/t per tutti gli altri cereali di base di cui all';
- 2,27 ECU/t per le farine di frumento, di frumento segalato e di segala, nonché per le semole e i semolini di frumento tenero;
- 3,21 ECU/t per le semole e i semolini di frumento duro.
Le maggiorazioni in vigore nel mese di maggio del 1989 restano applicabili al mese di giugno del 1989.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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