Art. 6

In vigore dal 30 giu 1988
Come prezzo minimo, di cui all' del regolamento (CEE) n. 1008/86 del Consiglio, i fabbricanti di fecola versano ai produttori di patate, allo stadio franco fabbrica, per la quantità di patate necessaria per la fabbricazione di una tonnellata di fecola, un importo di 264,74 ECU.
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Art. 6 Regolamento (UE) 1988/1914 | Portale Normativo