Art. 9

In vigore dal 13 giu 1988
Il regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica [18], è modificato come segue: [18] GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9. 1) All', paragrafo 1, i termini « della sottovoce 17.02 D ex II della tariffa doganale comune » sono sostituiti dai termini « dei codici NC ex 1702 60 90 e ex 1702 90 90 ». 2) L'allegato è sostituito dal testo seguente: « ALLEGATO ELENCO DEI PRODOTTI CHIMICI >SPAZIO PER TABELLA> »
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Art. 9 Regolamento (UE) 1988/1714 | Portale Normativo