Art. 5
In vigore dal 13 giu 1988
Il regolamento (CEE) n. 1998/78 della Commissione, del 18 agosto 1978, che stabilisce le modalità di applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero [10], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 89/87 [11], è modificato come segue:
[10] GU n. L 231 del 23. 8. 1978, pag. 5.
[11] GU n. L 13 del 15. 1. 1987, pag. 10.
1) All', paragrafo 2, lettera a), il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:
« - la cui attività consiste nel produrre, con zucchero allo stato naturale, unicamente zuccheri dei codici NC 1701 e 1702, esclusi i codici NC 1702 50 00 e 1702 90 10, che presentano caratteristiche fisiche diverse da quelle dello zucchero utilizzato ».
2) All', il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
« 2. Per "sciroppi ottenuti prima dello zucchero allo stato solido" si intendono gli sciroppi dei codici NC 1702 60 90 e 1702 90 90 successivamente trasformati in zucchero allo stato solido sotto controllo doganale, o sotto controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti, ed immagazzinati in appositi serbatoi distinti dagli impianti destinati alla fabbricazione dello zucchero ».
3) All'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), i termini « nella voce 17.01 della tariffa doganale comune » sono sostituiti dai termini « nel codice NC 1701 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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