Art. 3
In vigore dal 13 giu 1988
Il regolamento (CEE) n. 2782/76 della Commissione, del 17 novembre 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di zuccheri preferenziali [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3819/85 [8], è modificato come segue:
[7] GU n. L 318 del 18. 11. 1976, pag. 13.
[8] GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 25.
Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 11
Lo zucchero preferenziale greggio compreso nei codici NC 1701 11 90 e 1701 12 90 e su cui non può essere riscosso il contributo differenziale è soggetto a controllo doganale o a un controllo amministrativo che offre garanzie equivalenti, sino a che venga stabilito che esso non può essere raffinato ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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