Art. 8

In vigore dal 13 giu 1988
Il regolamento (CEE) n. 581/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi compensativi adesione e che fissa tali importi nel settore dello zucchero [16], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2126/87 [17], è modificato come segue: [16] GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 27. [17] GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 24. 1) All', il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente: « 1. Per gli sciroppi dei codici NC 1702 60 90, 1702 90 90, 1702 90 60, 1702 90 71 e 2106 90 59 aventi una purezza inferiore all'85 % nonché per lo zucchero d'acero del codice NC 1702 20 non si applica alcun importo compensativo adesione. 2. Per gli sciroppi dei codici NC 1702 60 90, 1702 90 90, 1702 90 60, 1702 90 71 e 2106 90 59 a) aventi una purezza non inferiore al 98 %, l'importo compensativo adesione si applica in funzione del tenore di saccarosio dello sciroppo in questione; b) aventi una purezza uguale o superiore all'85 % ma inferiore al 98 %, l'importo compensativo adesione si applica in funzione del tenore di zucchero estraibile, constatato in conformità dell', paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1443/82. 2) L'allegato è sostituito dal seguente: « ALLEGATO Importi compensativi adesione applicabili negli scambi con la Spagna e il Portogallo >SPAZIO PER TABELLA> APPENDICE DELL'ALLEGATO CODICI ADDIZIONALI TABELLA 3 >SPAZIO PER TABELLA> TABELLA 4 >SPAZIO PER TABELLA> TABELLA 5 >SPAZIO PER TABELLA> TABELLA 8 >SPAZIO PER TABELLA> TABELLA 9 >SPAZIO PER TABELLA> TABELLA 10 >SPAZIO PER TABELLA> TABELLA 6 >SPAZIO PER TABELLA>
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