Art. 9
In vigore dal 13 giu 1988
Il regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica [18], è modificato come segue:
[18] GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.
1) All', paragrafo 1, i termini « della sottovoce 17.02 D ex II della tariffa doganale comune » sono sostituiti dai termini « dei codici NC ex 1702 60 90 e ex 1702 90 90 ».
2) L'allegato è sostituito dal testo seguente:
« ALLEGATO
ELENCO DEI PRODOTTI CHIMICI
>SPAZIO PER TABELLA>
»
Storico versioni
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